“Prodotti di montagna", una nuova opportunità per la nostra agricoltura

07.03.2018

Due montagne stilizzate in verde su fondo bianco. Due parole importanti, chiare precise "PRODOTTO" in piccolo e "MONTAGNA" in grande. È il nuovo logo che presto troveremo sui prodotti agricoli confezionati con materie prime prodotte in montagna. Un nuovo logo nato con lo scopo di migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna ma soprattutto di comunicare ai consumatori la provenienza e le caratteristiche di questi prodotti.

Un nuovo marchio di qualità che interessa la nostra provincia  e che va ad aggiungersi alle DOP, IGP e PAT (prodotto agroalimentare tradizionale). Il PAT, riconoscimento legato particolarmente ai territori montani, è stato poco utilizzato e poco pubblicizzato anche se proprio per la necessità di dover dimostrare il consolidarsi nel tempo (da almeno 25 anni) dei metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura, aveva una grossa potenzialità per creare  un'immagine legata alla tradizione e a alla territorialità.

La dicitura "prodotti di montagna" è forse più immediata, evocativa, tocca non solo l'aspetto economico, ma anche quello sociale, ambientale, di difesa del territorio, Una riconoscibilità per il consumatore che nella montagna vedono, qualità, genuinità, sostenibilità.

Ma come si definisce un prodotto di montagna?

"Prodotto di montagna" è una indicazione facoltativa di qualità, istituita dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed è utilizzata unicamente per identificare i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE.

Salumi, formaggi, latticini, frutta, ortaggi, tuberi,  legumi e mieli prodotti in aree montuose, potranno dunque fregiarsi del nuovo marchio. Per questi prodotti  sia le materie prime che gli alimenti degli animali devono provenire essenzialmente da zone di montagna. Nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

Va precisato che "prodotto di montagna" è un riconoscimento che pur inserito nel regolamento sui regimi di qualità, non prevede disciplinari di produzione né tantomeno organismi di controllo che certifichino la corretta applicazione del disciplinare come invece è obbligatorio per le DOP e IGP.

Gli operatori che vogliono utilizzare il marchio "prodotto di montagna". devono semplicemente inviare una comunicazione alla Regione Lombardia attraverso un modello di comunicazione scaricabile dal sito della Regione Lombardia e rispettare i requisiti specificati nel Regolamento delegato (UE) N. 665/2014. Si precisa che l'ottenimento del riconoscimento è gratuito e che il rispetto dei requisiti è totalmente responsabilità del titolare dell'azienda.

Vediamo i principali requisiti.

Prodotti di origine animale

L'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna" può essere applicata ai prodotti:

- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati;

- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;

- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

Prodotti di origine vegetale e dell'apicoltura

L'indicazione può essere applicata ai prodotti dell'apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

Ingredienti utilizzati

I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

Impianti di trasformazione

In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell'olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

Come si può vedere la procedura per ottenere il riconoscimento di "prodotto di montagna" è moto semplice. I requisiti sono assolutamente non impegnativi, già di fatto rispettati dalla maggior parte delle aziende della provincia di Sondrio e non richiedono nessun cambiamento produttivo perché fotografano la situazione agricola della provincia.

"Prodotto di montagna" quindi come grande, semplice e concreta opportunità per la valorizzazione dei nostri prodotti, soprattutto salumi e formaggi, spesso commercializzati in maniera anonima, che con il bel logo "prodotto di montagna ". saranno maggiormente graditi dal consumatore.

Consumatori che avranno la certezza della provenienza del "prodotto di montagna" esclusivamente da territori montani, e potranno apprezzare le caratteristiche di qualità che generalmente la montagna offre. Ma anche produttori che potranno incentivare le proprie produzioni trovando nuovi canali di valorizzazione e di commercializzazione.